Art. 77.
(Disposizioni connesse con la costituzione di nuove province).

      1. L'organizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali sui territori delle istituende province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, in deroga a quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 11 giugno 2004, n. 146, dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 11 giugno 2004, n. 147, e dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 11 giugno 2004, n. 148, resta disciplinata dagli articoli 33, 34 e 35 della presente legge. Resta sospeso ogni procedimento amministrativo in contrasto con le disposizioni dei predetti articoli.